Postato il Giu 2026
Con la sentenza del 28 maggio 2026, nel processo Petrignani e altri contro Italia, la Corte europea si è pronunciata su un tema scottante relativo alla confisca per equivalente a seguito di condanna per reati tributari, che ha diviso la giurisprudenza di legittimità.
Invero, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13738/25 hanno escluso la possibilità di applicare il principio di solidarietà passiva nell’applicazione della misura della confisca per equivalente.
Detta sentenza ha infatti affermato un principio di diritto opposto, secondo cui “in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito(…). Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali;
In sostanza, secondo le Sezioni Unite, la misura ablativa avrebbe dovuto limitarsi all’importo di arricchimento effettivamente conseguito da ciascun concorrente e, laddove questo specifico accertamento non fosse stato possibile, la misura in questione avrebbe potuto applicarsi in parti uguali tra gli imputati.
Successivamente però, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 6287/2026, ha fatto retro marcia, affermando la possibilità di applicare l’intero importo della confisca per equivalente indifferentemente nei confronti di uno o piu’degli autori della condotta criminosa. In quest’ultimo caso la i giudici di legittimità hanno motivato la decisione presa sostenendo che “siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta -di norma -impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile. Da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, in conformità della lettera e della ratio dell’art. 12-bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell’importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario”. Secondo gli stessi giudici tale funzione sarebbe compromessa da ripartizioni tra i correi.
La sentenza in esame ha pertanto assegnato priorità al recupero dell’imposta, valorizzando il carattere punitivo dell’istituto.
La Corte Europea, al contrario, distaccandosi da quest’ultima pronuncia, ha bocciato, in maniera analoga rispetto a quanto statuito con la sentenza del 2025 delle Sezioni Unite, la possibilità di estendere il principio della solidarietà passiva nella confisca per equivalente nei reati tributari. La Corte ha infatti ritenuto che l’emissione di provvedimenti di confisca sulla base della responsabilità solidale non fosse proporzionata allo scopo punitivo perseguito, osservando che, nel caso di specie, la responsabilità solidale avesse lasciato le persone colpite dalla misura in una situazione finanziaria peggiore rispetto a quella precedente al delitto e affermando che la confisca dei beni fosse stata applicata senza alcun collegamento, diretto o indiretto, con i reati.
Viene ora spontaneo porsi due interrogativi.
In primis quale sia il termine per poter ricorrere alla Corte EDU. Secondariamente, quale sia l’effetto di una sentenza della Corte nel nostro ordinamento.
Con riferimento al primo interrogativo, il ricorso deve essere presentato entro quattro mesi dal deposito del provvedimento pregiudizievole (che solitamente coincide con una sentenza della Corte di Cassazione).
Il ricorrente dovrà indicare in maniera specifica la violazione o le violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che ritiene di aver subito. Non basterà mettere in luce un mero errore della Corte di Cassazione nell’applicazione del diritto italiano.
Per quanto riguarda invece l’effetto di una sentenza della Corte EDU nel nostro ordinamento, la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) è stata portatrice di un’importante novità, introducendo nel codice di procedura penale l’art. 628-bis, che disciplina un rimedio ad hoc per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Detta norma ha previsto che il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza, che abbiano proposto ricorso alla Corte EDU, possano chiedere alla Corte di Cassazione di revocare la sentenza o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di riaprire il procedimento o di adottare i procedimenti necessari per eliminare effetti pregiudizievoli, nel caso in cui la Corte europea abbia accolto il ricorso con decisione definitiva oppure abbia disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito di riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
La richiesta disciplinata dall’art. 628-bis c.p. deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte EDU o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha stabilito la cancellazione del dal ruolo del ricorso.