Postato il Apr 2026
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 2026, ha dichiaro l’incostituzionalità dell’art. 131 bis, comma terzo, numero 3) del codice penale nella parte in cui esclude che l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto quando si procede per i reati di tentata estorsione non aggravata.
La questione era stata avanzata sia dal Giudice per le Indagini Preliminari di Pavia che dal Tribunale di Cassino. Entrambi i rimettenti evidenziavano una violazione dell’art. 3 Cost., sulla base della considerazione che, pur essendo assimilabili i reati di rapina ed estorsione in considerazione dei beni giuridici offesi da entrambe le fattispecie, della struttura del fatto tipico, delle aggravanti applicabili e della cornice edittale, il legislatore aveva ritenuto opportuno permettere l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. soltanto alla fattispecie della rapina, escludendo invece dalla disciplina il reato di estorsione. Si riscontrava, quindi, un’evidente disparità di trattamento.
Inoltre, il Tribunale di Cassino aveva altresì denunciato la violazione dell’art. 27 Cost.: la preclusione per il giudice di qualificare un determinato fatto come di particolare tenuità si sarebbe tradotto nella preclusione di adattare e individualizzare la risposta sanzionatoria al fatto realizzato dall’autore, con la conseguente violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
La Corte Costituzionale, ritenendo fondate le censure evidenziate dal GIP di Pavia e dal Tribunale di Cassino, ha accolto le questioni avanzate e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p. nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta particolarmente tenue laddove si proceda per il delitto di tentata estorsione non aggravata.
Ha invece ritenuto inammissibili per difetto di rilevanza i ricorsi relativamente all’applicazione di tale causa di non punibilità alla fattispecie consumata del delitto di estorsione, pur essendo essa applicabile ai casi di rapina consumata. Ciò in quanto in entrambi i giudizi de quibus si procedeva per delitti di estorsione tentata.
E’ quindi forse ad oggi possibile, oltre che auspicabile, prevedere che in futuro una pronuncia di segno simile possa colpire la medesima norma (ossia l’art. 131 bis c.p.) in riferimento al reato di estorsione consumata e non aggravata?