Postato il Nov 2025
La questione se l’indagato possa proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, pur non vantando il diritto alla restituzione del bene sequestrato, è stata recentemente affrontata con l’informazione provvisoria n. 15 del 25 settembre 2025 dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, le quali hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi da tempo sul tema.
In particolare, due sono i principali orientamenti nati in seno alla Suprema Corte.
Secondo un primo minoritario indirizzo, l’indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. II, 16 giugno 2011, n. 32977).
Secondo un altro orientamento, maggioritario, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, seppur astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 c.p.p., può proporre il gravame solo se abbia un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, il quale si sostanzia nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le altre, Cass. Pen. Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 16352). Detto indirizzo evidenzia che nel sequestro preventivo, che ha finalità solo cautelari, l’indagato, per avere interesse a proporre impugnazione, deve rivendicare una relazione che riempia di contenuto la sua pretesa alla cessazione del vincolo, nel senso che l’eliminazione del titolo cautelare deve portare a un risultato giuridicamente favorevole alla sua posizione, come la restituzione del bene sequestrato. In altri, termini, l’indagato in quanto tale non può chiedere il riesame della misura cautelare in base al suo preteso interesse astratto, ma solo in quanto provi di aver diritto alla restituzione del bene della vita che sia stato oggetto del vincolo. Dunque, secondo l’indirizzo in esame, assumerebbero rilievo le norme generali in materia di impugnazione (in particolare, gli artt. 569 co. 4 e 591 co.1 lett. a) c.p.p., le quali imporrebbero un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.
Dinanzi a tale contrasto interpretativo, la Sezione VI della Corte di Cassazione Penale, con l’ordinanza n. 17480 dell’8 maggio 2025, n. 17480 ha rimesso la questione di diritto alle Sezioni Unite, che, all’esito dell’udienza del 25 settembre 2025, hanno fornito una risposta chiara: “la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”.
Le SS. UU. hanno quindi adottato un approccio sostanzialistico, affermando che la legittimazione a proporre ricorso non dipende dalla titolarità del bene sequestrato, ma dall’esistenza di un interesse reale e rilevante. Pertanto, l’indagato può giustificare la sua istanza di riesame dimostrando che la rimozione del vincolo cautelare inciderebbe in termini positivi sulla sua sfera giuridica, sulle quali il vincolo stesso ha avuto ripercussioni personali, patrimoniali o professionali.