Postato il Giu 2025
Con una recente sentenza (n. 22076 depositata il 12 giugno 2025), la Corte di Cassazione ha ribadito un principio destinato ad avere un forte impatto in materia fiscale e penale: nei reati tributari, il quasi integrale pagamento del debito può rendere il fatto non punibile per particolare tenuità.
Una pronuncia che, sebbene recente e ancora poco conosciuta, potrebbe fare la differenza in molte situazioni concrete.
La vicenda riguardava una legale rappresentante di società, condannata per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000). L’imputata, tuttavia, aveva già versato quasi per intero il proprio debito con l’Erario: oltre 95.000 euro su circa 97.000. Nonostante ciò, la Corte d’Appello di Salerno aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis, ritenendo che l’importo evaso fosse troppo elevato per poter parlare di “particolare tenuità del fatto”.
La Cassazione ha annullato la sentenza, limitando il rinvio alla sola valutazione sulla tenuità del fatto, e lo ha fatto applicando una recente e significativa modifica normativa: il nuovo comma 3-ter dell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024.
Secondo questa norma, il giudice deve valutare in modo prevalente alcuni elementi “positivi”, tra cui:
a) la quasi totale estinzione del debito tramite pagamento o rateizzazione;
b) la modesta entità del debito residuo;
c) l’adempimento spontaneo o collaborativo con l’amministrazione finanziaria;
d) l’eventuale situazione di crisi della società o del contribuente.
In questo caso, dunque, l’elevato importo evaso inizialmente non bastava a escludere la particolare tenuità, dovendo prevalere l’impegno concreto dimostrato nel rientrare dal debito.
La decisione evidenzia un cambio di prospettiva nel trattamento dei reati tributari: non solo punizione, ma anche valorizzazione del comportamento collaborativo del contribuente.