Postato il Mag 2025
Le prime ricadute applicative della recente pronuncia delle Sezioni Unite Penali in materia di confisca cominciano a manifestarsi nella giurisprudenza di legittimità.
Con sentenza n.13783 depositata in data 08.04.2025, la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di confisca disposto in relazione a due immobili acquisiti dagli imputati mediante l’impiego dei proventi di un reato di peculato.
La Suprema Corte ha ritenuto dirimente, ai fini della decisione, l’affermazione del principio – sancito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite – secondo cui, nell’ipotesi di concorso di persone nel reato, deve escludersi ogni forma di responsabilità patrimoniale solidale tra i concorrenti.
La confisca del profitto del reato, pertanto, può essere disposta nei confronti del singolo concorrente esclusivamente nei limiti di quanto dallo stesso concretamente percepito.
L’accertamento della quota di profitto riconducibile a ciascun concorrente costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti, in caso contrario trova applicazione il criterio sussidiario della ripartizione in parti uguali.
I medesimi principi risultano applicabili anche in sede di sequestro finalizzato alla confisca, rispetto al quale le motivazioni del provvedimento cautelare dovranno essere calibrate in relazione agli elementi fattuali emergenti.
Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha annullato con rinvio alla Corte d’Appello per la determinazione della misura della confisca nei confronti di ciascun concorrente, calibrato in relazione a quanto profitto è stato tratto dal reato.
Inoltre, la Corte ha altresì ribadito che le condotte di distrazione qualificabili come peculato non possono essere sussunte sotto una diversa fattispecie per effetto dell’introduzione del delitto di cui all’art. 314 bis c.p.
Tuttavia, la nuova previsione incriminatrice non interferisce né incide sul trattamento giuridico delle condotte di peculato per distrazione.
Inoltre, in tema di turbata libertà degli incanti, la Cassazione ha precisato che il reato non è configurabile in presenza di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione mediante trattativa privata non riconducibile a schemi concorsuali ovvero allorché la decisione di procedere all’affidamento diretto sia frutto di condotte volte a evitare la gara.
Tale ultima nozione deve intendersi riferita unicamente ai procedimenti concorsuali attraverso i quali la pubblica amministrazione procede all’alienazione di beni o all’affidamento di opere o servizi.