Postato il Apr 2025
Con l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 12488 del 31 marzo 2025, la Corte di Cassazione Penale ha sollevato una questione di rilievo processuale destinata a incidere significativamente sulla prassi applicativa e sull’equilibrio tra economia processuale e garanzie difensive.
L’intervento riguarda la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello rigetta la richiesta di concordato sui motivi, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di secondo grado.
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di N. Bira, la quale, nel giudizio d’appello, aveva avanzato istanza di concordato sui motivi. Tale richiesta è stata respinta con ordinanza, e la Corte d’Appello ha successivamente esaminato i motivi ordinari, pronunciando la sentenza definitiva. La difesa ha impugnato entrambe le decisioni – l’ordinanza di rigetto e la sentenza – ritenendo che, pur in assenza di autonoma impugnabilità dell’ordinanza, essa potesse essere censurata congiuntamente alla sentenza, in quanto incidente sull’esito del giudizio.
Introdotto con la riforma Orlando del 2017, il concordato sui motivi è una modalità semplificata di definizione del processo d’appello. Permette alle parti di concordare i motivi di gravame, rinunciando al contraddittorio orale e puntando a uno sconto di pena, quando vi sia intesa anche sulla qualificazione giuridica e sulla pena irrogabile.
Si tratta quindi di uno strumento deflattivo volto a snellire il secondo grado, senza rinunciare alle garanzie fondamentali del giusto processo.
Tuttavia, in assenza di una disciplina espressa sull’impugnabilità del rigetto, si è creato un vuoto interpretativo. Secondo un orientamento consolidato, l’ordinanza che nega il concordato è un atto meramente ordinatorio, non idoneo a definire il giudizio e quindi non immediatamente impugnabile. Ma non vi è unanimità sulla possibilità che essa venga censurata unitamente alla sentenza definitiva.
La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
«Se avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di concordato sui motivi avanzata ex art. 599-bis c.p.p. sia proponibile ricorso per cassazione unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di appello.»
L’ordinanza di rimessione, redatta dal Consigliere A. Guardiano, sottolinea come l’incertezza normativa e applicativa esponga a disparità di trattamento tra i distretti di Corte d’Appello, con effetti pregiudizievoli sulla parità delle parti e sull’uniformità del sistema processuale penale.
La difesa ha richiamato, tra gli altri, l’art. 586 c.p.p., che consente di proporre ricorso anche per motivi relativi a provvedimenti diversi dalla sentenza, purché abbiano influito sulla decisione.
In quest’ottica, il rigetto del concordato incide sulla strategia difensiva, precludendo un esito concordato e orientando in modo sostanziale il giudizio.
La questione si inserisce nel contesto della riforma Cartabia, che ha rafforzato il principio della ragionevole durata del processo e il ricorso a strumenti deflattivi.
Riconoscere l’ammissibilità del ricorso congiunto rappresenterebbe una forma di tutela necessaria per la difesa, consentendo di sottoporre a scrutinio anche scelte processuali interlocutorie che, pur non concludendo il giudizio, ne determinano l’evoluzione.
Una decisione favorevole delle Sezioni Unite consentirebbe agli avvocati di censurare immediatamente il rigetto del concordato, rafforzando coerenza e efficacia delle strategie difensive. In caso contrario, si consoliderebbe la tesi secondo cui il provvedimento mantiene natura endoprocessuale e può essere contestato solo indirettamente, tramite impugnazione della sentenza finale.
Qualunque sarà la risposta delle Sezioni Unite, essa rappresenterà un importante snodo interpretativo, destinato a incidere in profondità sull’assetto delle impugnazioni penali e sulla tenuta sistemica delle riforme processuali.
Lo Studio DM Law Firm continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione giurisprudenziale per garantire ai propri assistiti una difesa coerente, tempestiva e aggiornata secondo i più recenti sviluppi del diritto vivente.