Postato il Mar 2025
Con sentenza n. 31488 del 12 luglio 2023, depositata il 19 luglio 2023 la Suprema Corte ha stabilito che in tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.
Nel caso de quo infatti il GIP aveva applicato all’imputato la pena concordata di anni 2 di reclusione ed Euro 4.600 di multa omettendo, tuttavia, di sostituire quella detentiva con quella della detenzione domiciliare, come richiesto e concordato con il PM.
Il ricorrente aveva dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 444 c.p.p., e segg. e art. 178 c.p.p., e segg. poichè l’accordo processuale intercorso con il PM e cristallizzatosi nella richiesta su cui era stato acquisito il consento del PM, aveva previsto la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare cui, tuttavia, il GUP non ha provveduto, in tal modo finendo per illegittimamente disapplicare e modificare l’accordo raggiunto.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di parte, ha dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bari, per l’ulteriore corso: in quella sede il GIP dovrà valutare se accogliere “in toto” la richiesta ovvero, altrettanto “in toto”, respingerla laddove ravvisasse ragioni – di natura oggettiva o soggettiva – ostative alla sostituzione della pena detentiva.