Postato il Feb 2025
In una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Sez. II, Sent., (data ud. 25/10/2023) 15/11/2023, n. 46097, è stato stabilito che laddove l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) venga realizzato con l’intervento di un terzo, il fatto deve essere qualificato come estorsione (art. 629 c.p.) solo ove questi (il terzo) agisca per un interesse proprio.
Come ha chiarito la Cassazione, il movente non rileva ai fini del reato nel caso in cui il terzo abbia richiesto alla persona offesa esattamente lo stesso oggetto del diritto agito.
La giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perchè spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sè, anche se di natura non patrimoniale, qualora il terzo agente – seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 c.p. nella previsione dell’art. 393 c.p. – inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 c.p..
In caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l’interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
E’ pertanto l’interesse proprio del terzo che vale quale elemento distintivo decisivo ai fini della qualificazione ex art. 393 o 629 c.p.. Quindi nel caso in cui il terzo abbia richiesto alla persona offesa, esattamente lo stesso oggetto del diritto agito, l’eventuale motivo che possa averlo mosso ad agire, non determinare la differente e più grave qualificazione giuridica.